Elezioni europee 8-9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento Europeo

Ultima modifica 7 maggio 2024

Argomenti :
Elezioni

Di seguito i link per :

Elezioni Europee 2024 – Funzionalità degli uffici elettorali di sezione. Acquisizione di ulteriori disponibilità - Comune di Rignano sull'Arno (rignano-sullarno.fi.it)

Esercizio del voto a domicilio - Comune di Rignano sull'Arno (rignano-sullarno.fi.it) - scadenza 20 maggio 2024

Voto studenti fuori sede in Italia - Comune di Rignano sull'Arno (rignano-sullarno.fi.it) - scadenza 5 maggio 2024

Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini comunitari - scaduto lunedì 11 marzo 2024

Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio  - scaduto giovedì 21 marzo 2024


Nelle giornate dell'8 e 9 Giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo

Si potrà votare in entrambe le giornate:

  • sabato 8 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
  • domenica 9 Giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell’Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea.

Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione.

Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo: il primo voto risale al 1979.

Circoscrizioni:

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione.
Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
  4. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  5. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (nella legislatura 2004-2009 erano 78, nella legislatura 2009-2014 sono scesi a 72, erano 73 nelle legislature dal 2014 al 2024, e saranno 76 nella prossima legislatura), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1º aprile 2009 , l'assegnazione teorica dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

  • I. Italia nord-occidentale: 20;
  • II. Italia nord-orientale: 15;
  • III. Italia centrale: 15;
  • IV. Italia meridionale: 18;
  • V. Italia insulare: 8.

Presentazione delle Liste e Sottoscrizioni:

La L. n. 65/2014 impone che le liste siano presentate tra il 40° ed il 39° giorno prima della data delle elezioni. Esse vanno accompagnate da un numero tra 30.000 e 35.000 sottoscrizioni, con almeno il 10% raccolte in ognuna delle 5 circoscrizioni. Sono esentati dalla raccolta delle firme le liste dei gruppi politici presenti in Parlamento o che abbiano eletto almeno un parlamentare alla Camera o che abbiano eletto un rappresentante nelle precedenti elezioni europee con proprio simbolo o all'interno di un simbolo composito.

Sistema di voto:

La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale essa si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemey dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta. Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani residenti all'estero in un paese dell'Unione europea possono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo con tre modalità alternative:

  1. scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell'elenco del comune estero di residenza);oppure
  2. recandosi in Italia
  3. recandosi presso il consolato italiano di competenza: in questo caso viene consegnata all'elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni elettorali europee in Italia.

Potranno inoltre votare , solo per corrispondenza, dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche se residenti al di fuori dell'Unione europea.

Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.


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