Descrizione
Il rilascio cartaceo del documento sostitutivo provvisorio, ai sensi del Decreto-Legge 26/06/2026, n. 108, art. 11, com. 3 e del Decreto ministeriale 04/08/2026, è limitato ai cittadini che possono documentare una situazione logistica o medica urgente e imminente, o ai casi in cui vi siano problemi tecnici accertati che impediscono l'emissione della CIE.
Il documento d'identità provvisorio (valido massimo 6 mesi, non rinnovabile) viene rilasciato dai Comuni esclusivamente se si è privi di altri documenti validi (es. passaporto) e previa presentazione di idonea documentazione a dimostrazione della presenza del caso di urgenza.
Ogni casistica, e il relativo grado di urgenza, verrà valutata dall'amministrazione per verificarne l'idoneità.
La semplice disattenzione o la mancata prenotazione in tempo utile per la CIE non costituiscono motivo di urgenza.
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Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026, 11:51