
Per effetto delle variazioni apportate con il Decreto Interm.le 28/11/2014 il Comune di Rignano sull'Arno è considerato ai fini dell'IMU “NON MONTANO” e pertanto dall'anno 2014 tutti i terreni sono soggetti al pagamento dell'IMU.
Per effetto delle variazioni apportate con il Decreto Interm.le 28/11/2014, che ha modificato l'elenco dei comuni montani in base alla classificazione altimetrica, l'art. 1, comma 692, della legge 23/12/2014 n. 190 e l'art. 1 del DL 4/2015 convertito con legge 24 marzo 2015 n. 34, il Comune di Rignano sull'Arno è considerato ai fini dell'IMU “NON MONTANO” e pertanto dall'anno 2014 TUTTI i terreni sono soggetti al pagamento dell'IMU.
Per i terreni, le modalità di calcolo dell'IMU dovuta e l'aliquota applicabile sono differenti a seconda che si tratti di Coltivatori Diretti e di IAP (iscritti alla previdenza agricola nonchè possessori e conduttori dei terreni) o di altra tipologia di soggetti possessori:
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Terreni condotti e posseduti da Coltivatori Diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola - L'aliquota applicabile per i terreni agricoli, coltivati e non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è quella di base fissata dall'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011: aliquota 7,6 per mille.
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Per gli altri terreni (non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) rimane valida l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune: aliquota 10,6 per mille.
CALCOLO DELL'IMU - Codice catastale Comune H286 - codice tributo IMU terreni 3914
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Per i terreni non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il valore IMU è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25 per cento con applicazione del moltiplicatore 135.
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Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75, da applicarsi al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento. Tali terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;
b) del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
c) del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.
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NOVITA' per l'anno 2015 – Dall'imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. La detrazione di € 200,00 si applica anche nel caso di comodato o di affitto, purchè ambedue i soggetti, possessore e conduttore, siano C.D. o IAP di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Si ricorda che i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, cioè quelli in categoria catastale D/10 e quelli iscritti in catasto con annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità sono esenti dall'IMU e sono soggetti alla TASI con l'aliquota dell'1 per mille.
L'ufficio Tributi è disponibile per informazioni nell'orario di apertura al pubblico: martedì e Giovedì 8,30 – 12,30 / 15,00 – 18,00.