
Informazioni generali.
Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 17.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA
Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge).
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Certificazione verde, cosiddetto Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il 29 dicembre 2021 un decreto-legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• servizi di ristorazione all’aperto;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Per chi non è vaccinato e per chi ha ricevuto la seconda dose da più di quattro mesi e non ha fatto la dose booster, rimane in vigore la norma già vigente: 10 giorni di quarantena con tampone finale, oppure 14 giorni senza tampone finale.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Certificazione verde
Viene rilasciata dal Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, attraverso la Piattaforma nazionale e sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.
Per certificazione verde (Green Pass) si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
- l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
- la guarigione dall’infezione COVID-19;
- il risultato negativo del test molecolare o antigenico rapido (eseguito nelle 48 ore antecedenti).
Come ottenere il green pass
Per ottenere il Green pass è possibile utilizzare più canali, con o senza identità digitale.
Con Tessera Sanitaria o documento di identità
Con la tessera sanitaria o documento di identità è possibile ottenere e scaricare la Certificazione verde COVID–19 utilizzando la Tessera Sanitaria, collegandosi al sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home .
Se in possesso della Tessera Sanitaria, basterà inserire:
1. le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria;
2. la data di scadenza della stessa;
3. uno dei codici univoci ricevuti:
- AUTHCODE – il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria
- CUN – codice del tampone molecolare
- NRFE – numero referto elettronico del tampone antigenico rapido
- NUCG – numero univoco del certificato di guarigione
Se non in possesso della Tessera Sanitaria (in quanto non iscritto al SSN), basterà inserire:
a. il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione (passaporto oppure carta d’identità oppure patente di guida ecc);
b. la data di scadenza del documento;
c. uno dei codici univoci ricevuti:
– AUTHCODE – il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria
– CUN – codice del tampone molecolare
– NRFE – numero referto elettronico del tampone antigenico rapido
– NUCG – numero univoco del certificato di guarigione
Tramite smartphone utilizzando le App dedicate
App Immuni
La Certificazione verde COVID-19 è scaricabile dall’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.
Per scaricare il Green pass, basterà inserire:
le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria;
la data di scadenza della stessa;
uno dei codici univoci ricevuti:
– AUTHCODE – il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
– CUN – codice del tampone molecolare
– NRFE – numero referto elettronico del tampone antigenico rapido
– NUCG – numero univoco del certificato di guarigione
Per informazioni sull’app – Sito Immuni
Per scaricare l’applicazione – Scarica immuni
App IO
La Certificazione verde COVID-19 è possibile acquisirla utilizzando l’App IO, ricevendo un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato.
Non appena verrà aperto il messaggio, l’App mostrerà il QR Code e i dati del certificato personale, che è possibile esibire direttamente dall’app IO.
Il certificato verde con QR Code può essere salvato nella memoria locale del proprio dispositivo mobile, così da poterlo mostrare anche in assenza di connessione a Internet.
Non è necessario inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.
Per informazioni sull’app – Vai al sito io.italia.it
Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico
Per ottenere la certificazione verde COVID-19 è possibile accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.
Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Toscana:
http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/
Tramite il sito web del gov
Con identità digitale
Attraverso il sito https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login è possibile acquisire la Certificazione verde COVID–19, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali SPID o CIE.
Verifica delle certificazioni
Le Certificazioni verdi COVID-19 possono essere controllate dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni e dal personale incaricato a svolgere servizi di controllo all’ingresso delle strutture e degli ambienti che ospitano eventi e manifestazioni.
Il Green pass può essere controllato da smartphone attraverso la lettura del QRcode che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità, l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario (senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione), previo verifica dell’ identità personale mediante l'esibizione di un documento in corso di validità.
Il Green pass può essere anche stampato e presentato in formato cartaceo.
Prima di ogni evento sarà comunque misurata la temperatura, si dovrà igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento così come disposto dalle vigenti norme anti Covid.
SUPPORTO E ASSISTENZA
Per assistenza tecnica in merito alle modalità digitali sopra indicate, è possibile contattare il numero verde 800.91.24.91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere all’indirizzo e-mail: cittadini@dgc.gov.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL GREEN PASS
Consultare la pagina web dedicata alla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate
https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html