INFORMATIVA PER PAGAMENTO IMU TASI 2015

Al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento dei tributi Comunali 2015, si ricordano le scadenze dei pagamenti TASI e IMU per l'anno 2015. Prima rata in acconto il 16 giugno 2015.

Al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento dei tributi Comunali 2015, si ricordano le scadenze dei pagamenti e quanto segue:

 

Pagamenti TASI 2015 - 1° rata in acconto 16 giugno 2015 - 2° rata a saldo 16 dicembre 2015
Nel Comune di Rignano sull'Arno sono soggetti alla TASI i fabbricati destinati ad abitazione principale e assimilate con le relative pertinenze (nel numero massimo di tre, una per ogni categoria Catastale C/2 – C/6 – C/7) e gli immobili rurali strumentali alle attività agricole (compresi i D/10). Si tratta di un tributo in autoliquidazione da parte del contribuente, sul sito web del Comune è disponibile un programma con il quale effettuare il calcolo della TASI dovuta e stampare il mod. F24 per il pagamento. Si raccomanda di porre attenzione nell'inserimento dei dati. Il calcolo della 1° rata TASI (da pagare entro il 16 giugno p.v.) deve essere effettuato con le aliquote dell'anno precedente, pertanto i contribuenti, in assenza di variazioni personali o degli immobili posseduti, possono RICOPIARE il mod. F24 del 2014 (cambiando l'anno di riferimento - 2015) . I moduli F24 in bianco sono disponibili presso l'ufficio Tributi del Comune.

 

Pagamenti IMU 2015 - 1° rata in acconto 16 giugno 2015 - 2° rata a saldo 16 dicembre 2015
Si tratta di un tributo in autoliquidazione da parte del Contribuente, il Comune non invia nessun avviso di pagamento. Sul sito web del Comune è disponibile un programma con il quale si può effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e stampare il mod. F24 per il pagamento. Si raccomanda di porre attenzione nell'inserimento dei dati. Si ricorda che, per effetto delle modificazioni della legge di riferimento, dal 2014 i terreni nel Comune di Rignano sull'Arno sono TUTTI soggetti al pagamento dell'IMU, con differenti modalità di calcolo e di aliquota tra i Coltivatori Diretti – IAP (con previdenza agricola) e gli altri soggetti possessori (eventualmente consultare volantino specifico).. Si ricorda che sono esclusi dal pagamento dell'IMU : le abitazioni principali non di lusso e le loro pertinenze e quelle ad esse assimilate– (le A/1- A/8 e A/9 e pertinenze rimangono soggette al pagamento dell'IMU); i fabbricati rurali ad uso strumentale per l'attività agricola (i D/10 e quelli con annotazione dei requisiti di ruralità); i fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita, rimasti invenduti, a condizione che non siano locati. Il calcolo della 1° rata IMU (da pagare entro il 16 giugno p.v.) deve essere effettuato con le aliquote dell'anno precedente. I moduli F24 in bianco sono disponibili presso l'ufficio Tributi.

Ultimo aggiornamento: Ven, 09/10/2015 - 15:33